Pretesa a o pretesa di? Nulla a (che) pretendere o nulla da pretendere?

Alcuni lettori ci chiedono se sia corretto l’uso della preposizione a in dipendenza del sostantivo pretesa (“pretesa alla correttezza”, “pretesa all’esame della domanda”); altri ci sottopongono la locuzione “nulla a pretendere” o “nulla a che pretendere”, propria del linguaggio giuridico: non si dovrebbe dire o scrive “nulla da pretendere”? Infine un lettore esprime dubbi sulla correttezza di espressioni come “gli pretendi (qualcosa)” .

Risposta

Il verbo pretendere (dal lat. praetĕndĕre) presenta vari significati, che ne determinano la struttura argomentale e il tipo di reggenza. Pretendere può funzionare infatti come verbo transitivo, nel significato di ‘chiedere con decisione o rivendicare qualcosa’, e reggere quindi un oggetto diretto (pretendo la verità), una proposizione oggettiva esplicita (pretendo che tu mi dica la verità), o, in presenza delle opportune condizione sintattiche (quando cioè il soggetto della subordinata coincide con quello della reggente), una proposizione oggettiva implicita introdotta dalla preposizione di (pretendo di sapere la verità). Il complemento che designa la persona o l’entità alla quale è rivolta la rivendicazione o la decisa richiesta è introdotto dalla preposizione da: pretendere qualcosa da qualcuno. Nei registri più informali questo ruolo è talvolta pronominalizzato mediante un pronome personale obliquo: rientra sempre alle cinque del mattino e gli pretendi la puntualità in prima ora?, cioè ‘pretendi da lui la puntualità’. Si tratta tuttavia di un uso che appare limitato alle varietà colloquiali, dove risponde ad esigenze di economia e alla tendenza all’approssimazione sintattica, e che andrebbe invece evitato nel parlato formale e nello scritto.

Quando il verbo è usato nell’accezione di ‘presumere o sostenere qualcosa (senza che sia necessariamente vero)’ è seguito da un’oggettiva esplicita (pretende che nessuno abbia visto niente) o implicita (sempre introdotta da di: pretende di non aver visto niente, anche se nei testi del passato troviamo in contesti simili la preposizione a). In tale accezione il verbo si presenta anche nella forma pronominale riflessiva: si pretende un dongiovanni ‘si dichiara un dongiovanni (forse anche contro le evidenze)’. Nel significato di ‘aspirare, ambire a particolari titoli o benefici’, pretendere si comporta come un intransitivo ed è seguito da strutture nominali introdotte dalla preposizione a: pretendere alla corona, pretendere a un dato titolo, ecc.; in passato era possibile anche l’uso delle preposizioni sopra o in: pretende sopra l’eredità / nell’eredità (GDLI s.v. pretendere1, §10). L’uso intransitivo di pretendere oggi è particolarmente rappresentato nel linguaggio giuridico e in espressioni idiomatiche (pretendere alla mano di qualcuno).

Il nome deverbale femminile derivato da pretendere per tramite del participio passato, pretesa, regge per lo più argomenti introdotti dalla preposizione di: la pretesa di avere ragione, la pretesa di essere un campione, la pretesa dell’eredità ecc., ma nella prosa giuridica si osserva spesso il ricorso alla preposizione a: la pretesa all’eredità (o anche sopra l’eredità). Dovendo dare un suggerimento d’uso a quanti siano indecisi riguardo alla preposizione da scegliere, possiamo dire che di è senz’altro la soluzione più diffusa e meno marcata, mentre l’uso della preposizione a è più marginale e tipico di formulazioni settoriali giuridiche di cui il profano potrebbe non aver piena padronanza.

Pretendere e pretesa sono del resto termini molto usati nella lingua del diritto, dove rimandano alla situazione giuridica per cui il soggetto può esigere e rivendicare quel che è definito e rientra nell’obbligo altrui (ma sulla vaghezza del concetto nella storia del diritto, cfr. Luigi Orsi, Pretesa, in Enciclopedia del diritto, vol. XXXV, Milano, Giuffrè, 1986, pp. 359-373). La lingua del diritto prevede anche specifiche formule per esprimere la rinuncia a esercitare il diritto di spettanza di quanto dovuto e riconosciuto dalla legge: si tratta delle formule nulla a pretendere o nulla a che pretendere, tipicamente impiegate per sancire la definitiva chiusura di una transazione e apposte nella parte conclusiva di contratti o nelle quietanze a saldo.

La formula nulla a pretendere è attestata sin dal XVII secolo:

verso quei dritti sopra a’ quali non haveva nulla a pretendere (Gregorio Leti, Ritratti historici overo Historia dell’Imperio romano in Germania, Amsterdam, s.e., vol. 1, 1689, p. 119)

La sua altra frequenza nelle scritture contrattuali ne ha favorito la diffusione presso i parlanti, anche se rimane pur sempre uno stilema tipico del linguaggio burocratico, tanto da essere oggetto di parodia nella famosa lettera che Totò detta a Peppino nel film Totò, Peppino e la…malafemmina del 1956 (v. Fabio Rossi, La lingua in gioco: da Totò a lezione di retorica, Roma, Bulzoni, 2002, pp. 83-84):

T: Hai aperto la parente? Chiudila!
P: Ecco fatto.
T: Vuoi aggiungere qualcosa?
P: Io, insomma, senza nulla a pretendere, non c’è bisogno...

Come si vede, Peppino impiega l’espressione alla fine della lettera, cogliendone dunque la funzione conclusiva che le è normalmente attribuita nei contratti.

Dal punto di vista sintattico la formula presenta la costruzione “pron. indef. neg. + a/da + infinito”, che ha un valore deontico, poiché esprime un obbligo (qualcosa da pretendere ‘qualcosa che deve essere preteso’, nulla da pretendere ‘niente deve essere preteso’). L’oscillazione preposizionale è un fenomeno che risale già all’italiano antico e di cui è possibile osservare varie attestazione nei testi del Trecento.

A questa struttura, che nella tradizione grammaticale è definita anche relativa infinita (Elisa De Roberto, Le relative con antecedente in italiano antico, Roma, Aracne, 2010, p. 127), si affianca anche un’altra formulazione in cui si osserva l’uso di un pronome relativo introduttore di infinito: nulla a che pretendere. Originariamente priva della preposizione a, la struttura “pron. indef. neg. (nulla, niente) + (prep. +) che + infinito” si ritrova oggi in una serie di espressioni ormai piuttosto fisse e cristallizzate: non avere niente a che fare, niente a che vedere, niente a che spartire, ecc., che possiamo considerare varianti con negazione rafforzata della struttura “avere (a) che + infinito”. Anche se secondo alcuni la preposizione a sarebbe da evitare, perché le più antiche attestazioni del costrutto non la presentano (ma cfr. le considerazioni di Ornella Castellani Pollidori, A proposito di un’a di troppo («avere a che fare»), in Eadem, In riva al fiume della lingua: studi di linguistica e filologia, 1961-2002, Roma, Salerno ed., 2004, pp. 425-450), va detto che la formula giuridica che stiamo considerando (non avere nulla [a] che pretendere) presenta già a partire dall’Ottocento una netta prevalenza della “versione preposizionale”.

Possiamo dunque affermare che nulla a pretendere e nulla a che pretendere siano effettivamente formule tipiche del linguaggio giuridico e amministrativo, caratterizzate da un certo grado di arcaicità morfosintattica, dato che l’opzione più corrente e produttiva nell’italiano comune sarebbe “nulla da + infinito” (non ho nulla da obiettare).

Elisa De Roberto

19 ottobre 2021


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