Poiché continuano a giungere richieste a proposito del significato del verbo diffidare, pubblichiamo la risposta di Bice Mortara Garavelli su La Crusca per voi n. 36 (aprile 2008).
Diffidare a fare o dal fare qualcosa?
«Francesco Mosca è disorientato dall'uso specialistico del verbo diffidare e chiede se si debba intendere come 'intimare a non fare' o 'intimare a fare'.
Il sostantivo diffida, attestato nella lingua italiana come termine specialistico dal 1812, significa 'intimazione a fare o ad astenersi dal fare qualcosa'. Con tale significato è registrato nei dizionari italiani dell'uso. Nel codice civile l'articolo 1454 ha la seguente intitolazione (propriamente detta "rubrica"): "Diffida ad adempiere". E il primo comma dello stesso articolo recita: "Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto".
Una ricerca (condotta agevolmente con gli attuali mezzi informatici) in un ampio corpus della legislazione italiana (i 4 codici e 350 leggi complementari), documenta l'uso del nome diffida e del verbo diffidare nel senso, rispettivamente, di "intimazione" e di "intimare a fare". Due soli esempi fra i molti: "...previa diffida a provvedere nei successivi trenta giorni (art. 24, d.lg. 490/1999)"; "...il Ministro dell'ambiente diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine..." (art. 13, d.lg. 22/1997).
Si tratta dunque di un'espressione non, come vorrebbe l'estensore del quesito, "errata", ma pienamente corretta e appropriata negli usi sia comune sia specialistico».
Bice Mortara Garavelli
27 febbraio 2009
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In ottemperanza alla normativa vigente, si raccomanda a tutti coloro che frequentano, a vario titolo, la Villa medicea di Castello, l’osservanza delle seguenti regole da adottare per il contenimento dei consumi energetici:
- all’interno della Villa l’esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale è consentito per 11 ore giornaliere dall’8 novembre al 7 aprile (art. 1 comma 2 del Decreto del Ministro della Transizione ecologica del 6 ottobre 2022);
- la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti di ciascun locale della Villa per la climatizzazione invernale non deve essere superiore a 19 gradi centigradi, più 2 gradi centigradi di tolleranza (art. 19-quater del Decreto legge n. 17 del 1° marzo 2022);
- l’apertura delle finestre per il ricambio dell’aria deve essere limitata allo stretto necessario;
- regolare la luminosità della luce artificiale a seconda della luminosità esterna;
- spegnere le luci, il monitor del PC e il fancoil quando ci si allontana dalla propria postazione di lavoro e al termine del proprio orario di lavoro;
- non stampare mail o altri documenti, se non strettamente necessario.