Alessandro G., da Pisa, chiede se nel linguaggio giuridico la locuzione in punto debba essere necessariamente seguita dalla preposizione di; Francesco I., da Milano, Valeria P., da Roma e Ivana N., da Napoli, si interrogano se sia più corretto dire in punto o in punta di diritto. Risponde Paolo Carnevale docente presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre.
In punto di diritto
Iniziamo col dire che, al pari della locuzione in punta di… (penna, forchetta, piedi, ecc.), anche in punto di diritto richiede la preposizione di come specificazione necessaria dell’oggetto o ambito cui si fa riferimento, sia in modo figurato sia in senso concreto.
Per quanto riguarda il significato specifico dell’espressione, va rilevato che in punto di diritto, nel lessico dei giuristi, equivale a “secondo quanto il diritto prevede” e spesso si accompagna con la locuzione simmetrica opposta in punto di fatto, che allude, invece, a ciò che accade nella realtà fenomenica al netto della (o precedentemente la) valutazione giuridica. L’espressione pertanto evoca la tradizionale distinzione fra dover essere ed essere, fra comando giuridico che astrattamente prescrive qualcosa (“È vietato fumare”) e fattispecie concreta che viene sussunta in quella prescrizione (il singolo atto del fumare), fra diritto legale ed esperienza. La distinzione, però, piuttosto che delineare una dicotomia, una separazione, induce a mettere a fuoco la duplicità di punto di vista di cui il giurista deve essere provvisto per elaborare la soluzione offerta dall’ordinamento giuridico.
Ciò appare ancora più evidente laddove l’espressione si arricchisca dell’aggiunta dell’aggettivo stretto riferito al diritto (in punto di stretto diritto), la quale è spesso utilizzata per introdurre l’affermazione della necessità di adeguamento dell’enunciato normativo alle esigenze del caso concreto.
Si osservi poi che la locuzione punto di diritto viene utilizzata anche per indicare ciò che nella sentenza della Corte di Cassazione – che nel nostro ordinamento è giudice di legittimità delle pronunzie giurisdizionali e non giudice di merito delle controversie – è oggetto della statuizione che vincola il giudice di merito – cui la Suprema Corte rinvia la risoluzione della controversia dopo aver cassato (cancellato) la pronunzia che era stata impugnata – il quale, nel definire il nuovo giudizio, dovrà ad essa uniformarsi.
In conclusione, la formula in punto di diritto è propria dell’ambito giuridico e ha un significato tecnico specifico, che impedisce di instaurare una significativa analogia con la locuzione in punta di… citata all’inizio, che è propria invece del linguaggio comune; la formula in punta di diritto, prodotta sul modello di questa (grazie alla vicinanza tra punto e punta e alla presenza, in entrambe, della preposizione di), è dunque da considerare scorretta.
Paolo Carnevale
Piazza delle lingue: Lingua e diritto
15 marzo 2016
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