In punto di diritto

Alessandro G., da Pisa, chiede se nel linguaggio giuridico la locuzione in punto debba essere necessariamente seguita dalla preposizione di; Francesco I., da Milano, Valeria P., da Roma e Ivana N., da Napoli, si interrogano se sia più corretto dire in punto o in punta di diritto. Risponde Paolo Carnevale docente presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre.

Risposta

 

In punto di diritto

 

Iniziamo col dire che, al pari della locuzione in punta di… (penna, forchetta, piedi, ecc.), anche in punto di diritto richiede la preposizione di come specificazione necessaria dell’oggetto o ambito cui si fa riferimento, sia in modo figurato sia in senso concreto.

Per quanto riguarda il significato specifico dell’espressione, va rilevato che in punto di diritto, nel lessico dei giuristi, equivale a “secondo quanto il diritto prevede” e spesso si accompagna con la locuzione simmetrica opposta in punto di fatto, che allude, invece, a ciò che accade nella realtà fenomenica al netto della (o precedentemente la) valutazione giuridica. L’espressione pertanto evoca la tradizionale distinzione fra dover essere ed essere, fra comando giuridico che astrattamente prescrive qualcosa (“È vietato fumare”) e fattispecie concreta che viene sussunta in quella prescrizione (il singolo atto del fumare), fra diritto legale ed esperienza. La distinzione, però, piuttosto che delineare una dicotomia, una separazione, induce a mettere a fuoco la duplicità di punto di vista di cui il giurista deve essere provvisto per elaborare la soluzione offerta dall’ordinamento giuridico.

Ciò appare ancora più evidente laddove l’espressione si arricchisca dell’aggiunta dell’aggettivo stretto riferito al diritto (in punto di stretto diritto), la quale è spesso utilizzata per introdurre l’affermazione della necessità di adeguamento dell’enunciato normativo alle esigenze del caso concreto.

Si osservi poi che la locuzione punto di diritto viene utilizzata anche per indicare ciò che nella sentenza della Corte di Cassazione – che nel nostro ordinamento è giudice di legittimità delle pronunzie giurisdizionali e non giudice di merito delle controversie – è oggetto della statuizione che vincola il giudice di merito – cui la Suprema Corte rinvia la risoluzione della controversia dopo aver cassato (cancellato) la pronunzia che era stata impugnata – il quale, nel definire il nuovo giudizio, dovrà ad essa uniformarsi.

In conclusione, la formula in punto di diritto è propria dell’ambito giuridico e ha un significato tecnico specifico, che impedisce di instaurare una significativa analogia con la locuzione in punta di… citata all’inizio, che è propria invece del linguaggio comune; la formula in punta di diritto, prodotta sul modello di questa (grazie alla vicinanza tra punto e punta e alla presenza, in entrambe, della preposizione di), è dunque da considerare scorretta.

 

Paolo Carnevale

 

Piazza delle lingue: Lingua e diritto

15 marzo 2016


Agenda eventi

  Evento di Crusca

  Collaborazione di Crusca

  Evento esterno


Avvisi

Chiusura invernale

Avviso da Crusca

L'Accademia della Crusca resterà chiusa il 27 dicembre 2023, il 2 e il 3 gennaio 2024.

Vai alla sezione

Notizie dall'Accademia

Corso di formazione per insegnanti Le parole dell’italiano: idee e pratiche efficaci per insegnare e apprendere il lessico

15 nov 2023

25 ottobre 2023: il Collegio della Crusca nomina 10 nuovi accademici

27 ott 2023

Aspettando la Piazza delle lingue: quattro incontri all'Accademia della Crusca

05 ott 2023

L'Accademia della Crusca distribuisce gratuitamente il libro della Ventitreesima Settimana della lingua italiana nel mondo

02 ott 2023

L'Accademia della Crusca ricorda Giorgio Napolitano

22 set 2023

L'opera di Agostino Biagi al XIX Convegno della Associazione Italiana di Studi Cinesi/AISC 2023

19 set 2023

Scomparso l'accademico Ottavio Lurati

15 set 2023

L'Accademia della Crusca partecipa alla Bright Night dell'Università di Firenze

08 set 2023

Vai alla sezione