Diversi lettori ci chiedono se sia preferibile dire e scrivere stipula o stipulazione (di un contratto, di un accordo, ecc.), se ci sia differenza tra i due termini e quale sia la loro storia.
Il GRADIT considera stipula un termine del lessico comune ma anche tecnico-scientifico nell’ambito del diritto, lo definisce come “spec. nel linguaggio notarile, momento della redazione formale di atto che racchiude un accordo tra più parti”, data la voce al 1942, la classifica come un derivato di stipulare, e ne dà come sinonimo stipulazione. Stipulazione è definita come “lo stipulare e il suo risultato, conclusione formale di un contratto”; il GRADIT considera questa voce attestata in italiano almeno dal 1363, e risalente al latino stipulatiōne(m).
Per quanto riguarda stipula, le informazioni del GRADIT vanno corrette in due aspetti: la datazione e l’etimologia. La datazione 1942 rimanda all’Appendice curata da Bruno Migliorini all’ottava edizione del Dizionario moderno di Alfredo Panzini, dove compare stipula, seccamente definita nel modo seguente: “nel ling. notarile, stipulazione”. Tuttavia, la voce stipula è attestata ben prima del 1942. Lo Zingarelli 2019 la data al 1743, evidentemente riferendosi al primo esempio riportato nel vol. XX del GDLI (uscito posteriormente ai sei volumi del GRADIT), dell’economista Carlo Antonio Broggia (“Quando parlo di moneta de’ conti, dèesi intendere di quella colla quale si fanno i contratti, le stipule e si tengono i registri”).
Di solo tre anni posteriori sono le numerose attestazioni che, grazie a Google Libri, se ne individuano nella Guida dell'uomo giusto, in cui si contengono alcuni avvertimenti morali, per lo generale metodo di ben vivere; colla spiega de' Trattati più necessari della Legge in Idioma Italiano, colla citazione de' Testi, Autori classici, e Decisioni de’ supremi senati: Ricavati dalla Materia generale del Jus comune, Costituzioni del regno e Consuetudini Napoletane, di Giovanni Santoro (“Giureconsulto, ed Avvocato Napoletano”), pubblicata a Napoli nel 1746. Qui si legge:
I Contratti, che si fanno colle parole dalla Legge si denominano verborum obligationes, che vale a dire l’obbligazione, che a noi nasce dalle nostre parole, per mezzo delli Contratti, o sia stipulazione, siccome riferisce Paulo il Giureconsulto libro 5 sententiarum tit. 2., e Varrone lib. 4. De lingua latina; e perciò in un contratto la stipula chiamasi causa, e l’obligazione delle nostre parole dicesi effetto (p. 58)
se la stipula si fa tra Persone assenti, o pure, che non sentono, o che non conoscono, come sono li Ciechi, li Sordi, si dice inutile (p. 59).
Come si vede, la nozione è introdotta all’inizio tramite il termine stipulazione, ma poi l’autore passa a stipula, che usa come sinonimo di stipulazione.
Stipula è dunque voce attestata già da metà Settecento, non solo da metà Novecento.
Quanto all’etimologia, stipula sembra rientrare nel novero di quella ricca serie di voci che sono state definite da Pietro Fanfani e Costantino Arlía, nel Lessico dell’infima e corrotta italianità (Milano, Paolo Carrara editore, 18903), “mozziconi” o addirittura “cani senza coda” (una trattazione relativamente recente della materia si ha in Montermini e Thornton 2014, ma si veda già Thornton 1990). Si tratta di voci create a partire da un pre-esistente derivato in -zione (spesso prestito dotto dal latino) tramite l’eliminazione di questo suffisso (la “coda” della parola), e con conservazione del significato della base. Thornton (2004: 519) scrive che “il gruppo dei sostantivi ottenuti per troncamento di -zione comprende soprattutto parole del linguaggio giuridico (condanna, confisca, delibera, denuncia, deroga, parifica, permuta, procura, ratifica, stipula...) e burocratico (autentica, convalida, delega, nomina, notifica, proroga, revoca, rettifica)”.
Stipula dunque non è derivato direttamente da stipulare, ma da stipulazione, per troncamento del suffisso.
Le due voci sembrano essere ancora del tutto sinonime: nel corpus la Repubblica 1985-2000 occorrono entrambe in combinazione con parole come contratto, accordo, atto, polizza, convenzione, mutuo, patto. Le formule stipula del / di un contratto, stipula di un / dell’accordo sono in questo corpus usate più frequentemente delle equivalenti formule con stipulazione, le quali sono però comunque attestate.
Possiamo concludere le voci hanno lo stesso significato, sono entrambe corrette e vengono normalmente utilizzate come termini tecnici giuridici.
Nota bibliografica:
Anna M. Thornton
Piazza delle lingue: Lingua e saperi
16 luglio 2019
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