La norma linguistica

"Un errore di ortografia non comporta un'incriminazione: però può compromettere il buon esito di una prova d'esame". L'Accademico Luca Serianni propone ai lettori una discussione sul confronto fra norma giuridica e norma linguistica.

Dicembre 2014


Luca Serianni 

È tradizionale, anche se variamente declinato, un parallelo tra norma giuridica e norma linguistica. In entrambi i casi si ha una disposizione condivisa da una comunità, la cui violazione fa scattare una sanzione. Un errore di ortografia non comporta un'incriminazione: però può compromettere il buon esito di una prova d'esame, dalla scuola ai concorsi pubblici, e può squalificare culturalmente chi lo commette: ci fideremmo davvero di un avvocato o di un medico che scrivessero a invece di 'ha' e coleggio invece di 'collegio'? Probabilmente ci verrebbe il sospetto che siano altrettanto precarie le rispettive conoscenze in diritto processuale o in anatomia patologica.

Come sa qualsiasi matricola di Giurisprudenza, la norma giuridica riguarda l'azione esterna del soggetto, senza interferire sui suoi processi psichici che non si siano manifestati nella realtà sensibile. Anche la norma linguistica non si applica al modo in cui il linguaggio è organizzato dalla nostra mente e, in più, non riguarda quelle che possiamo considerare le condizioni primarie d'uso di una lingua. Ogni parlante madrelingua parla nelle varie situazioni quotidiane con assoluta naturalezza, come quando respira o deglutisce, senza porsi il problema del "come si dice". A nessun italofono verrebbe mai in mente di chiedersi se deve usare il pronome io, quando dice «Ricordati di me»; l'alternativa *ricordati di io non è "sbagliata": è semplicemente inesistente, è agrammaticale, come si dice in linguistica.

Ma non parliamo sempre in condizioni di spontaneità: possiamo trovarci a sostenere le nostre ragioni in un contesto formale e tendenzialmente ostile (un esame, un colloquio di lavoro, un interrogatorio di polizia). Allora diventa decisivo non solo che cosa diciamo, ma anche come: la strategia espositiva, il lessico scelto, il controllo della gittata periodale, e magari la mimica, la prossemica, l'abbigliamento. E, oltre a parlare, abbiamo molte occasioni di scrivere: in questo caso le deviazioni dalla norma sono più evidenti e stabili (anche se nell'era di Internet questo requisito ha perso rigidità).

Di qui il tradizionale peso assegnato all'ortografia che, in sé, non è certo la componente fondamentale di una lingua, visto che riguarda solo una faccia della medaglia (lo scritto, non il parlato), e per giunta quella più superficiale; ben più importanti, sul piano della competenza linguistica, sarebbero, per esempio, il dominio della gittata sintattica o la padronanza di un lessico ricco e attento alle sfumature semantiche.

Come la norma giuridica si fonda su fonti di diritto (non necessariamente codificate in un corpus di leggi: pensiamo alla common law anglosassone), così la norma linguistica si fonda su fonti, puntuali e diffuse. Tra le prime, troviamo i tradizionali strumenti sui quali si costruisce la competenza linguistica: grammatiche e dizionari; tra le seconde, l'uso dei parlanti che, qualora non susciti reazioni di rigetto nella comunità di riferimento (come gli errori ortografici che abbiamo citato in apertura), finisce con l'assumere lo statuto di norma. Oggi nessuno troverebbe più da ridire su lui soggetto o sul costrutto pollo allo spiedo che nell'Ottocento venivano considerati estranei al corretto uso linguistico: lui era riservato all'oggetto e ai casi indiretti e quel costrutto veniva bollato come francesismo. Viceversa, Leopardi poteva scrivere facci e vadi, che oggi risulterebbero errori marchiani.

Dopo tante analogie, ecco dunque una differenza fondamentale tra lingua e diritto: la maggiore volatilità delle norme linguistiche, che evolvono nell'uso reale degli utenti prima che la tradizionale codifica grammaticale ne prenda atto.

Luca Serianni/Accademia della Crusca

 

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blade-studentMr
11 febbraio 2015 - 00:00
Perdonatemi se non metto in questo luogo particolare , ma ho bisogno di alcune indicazioni ! Chi è in grado di assistere con la creazione di un saggio su un tema in relazione al tema del forum ? Io sono una matricola e prima esperienza di questo tipo di argomento ! Grazie per assistere

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Anonimo
22 dicembre 2014 - 00:00
L'uso dei parlanti finisce con l'assumere statuto di norma sempre e solo se per la comunità linguistica che ha perso, o non ha mai conosciuto il percorso di formazione della lingua stessa. Quando anche la ristretta comunità dei linguisti ritiene ormai che un certo fenomeno possa assurgere al ruolo di norma, allora diventa realmente tale entrando di diritto nelle fonti. La stessa cosa, a mio modesto parere, avviene ed è avvenuta da sempre anche per la norma giuridica. Il diritto è stato dapprima orale, le leggi idem, i mutamenti o le trasgressioni sono avvenute prima all'esterno dei codici e poi si sono costituiti come consuetudine con un valore di legge. La differenza vive nella conseguenza delle due rispettive trasgressioni. L'una non grave e accettabile, l'altra reato. Il mio riferimento è alla conclusione dell'articolo " Dopo tante analogie, ecco dunque una differenza fondamentale tra lingua e diritto: la maggiore volatilità delle norme linguistiche, che evolvono nell'uso reale degli utenti prima che la tradizionale codifica grammaticale ne prenda atto."

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Lorenzo
19 dicembre 2014 - 00:00
Attenzione: la norma giuridica non è tale perché condivisa bensì perché coercibile. La norma linguistica, mai.

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Roberta Giulia Amidani
03 marzo 2015 - 00:00
Aggiungerei "purtroppo", caro Lorenzo.
Risposta
Anonimo
19 dicembre 2014 - 00:00
La norma giuridica è senza dubbio accmpagnata da coercizione, ma molti giuristi insistono sul fatto che DEVE essere anche condivisa. Se non lo, è la sua applicazione entra in crisi.
Antonio Mosca
19 dicembre 2014 - 00:00
L'analogia fra norma linguistica e norma giuridica è fertilissima, perché esplicita da un lato quella che Nencioni chiamava la natura "istituzionale" della lingua, e dall'altro mette in evidenza il fatto che le istituzioni vivono "dans et par le langage", come diceva Benveniste. Ci sarebbe da ricordare, con i giuristi latini e con storici del diritto come Yan Thomas, che anche la "natura" è una "istituzione", e che lo statuto della "finzione giuridica" è molto più simile, in senso forte, a quello della "finzione" letteraria che ad altro. Il punto è che, implicitamente, ogni "linguistica" , presupponendo o sottintendendo certe idee sull' "uso", sulla "lingua standard", sulla "regole logiche", sullo statuto della "convenzione" e della "finzione letteraria", della "filologia" e dell' "ermeneutica", ogni linguistica contrabbanda dicevo in tal modo, silenziosamente, una certa visione, ben precisa e spesse volte se non discutibile, degna almeno di discussione, dei rapporti istituzionali, sociali e storici, e financo della libertà stessa del locutore in quanto soggetto. Ogni linguistica dovrebbe mettersi in gioco sul livello dei suoi presupposti, e certo gioverebbe che i termini del dibattito epistemologico contemporaneo sulla "legge" (dibattito sulla legge logica in matematica, dibattito sui sistemi di norme in diritto, dibattito sulla verità storica in storiografia) venissero tradotti in un vero dibattito linguistico. Quando Proust difende Flaubert contro gli attacchi di Léon Daudet nella Libre Parole, non si tratta di una difesa "grammaticale" della "giustezza linguistica" di Flaubert, bensì di una difesa dell'atto linguistico inventivo e creativo effettuato da parte del soggetto Flaubert all'interno della società linguistica francese: la "difesa della lingua francese" di Daudet rientrava in un'azione di intimidazione molto più generale contro la libertà linguistica degli scrittori (guarda caso Daudet se la prendeva con quelli che riteneva "non francesi": Belgi, o solo di origine non francese, o, soprattutto, ebrei), azione di intimidazione che sottintendeva appunto un'intimidazione molto più generale, corollario di una visione "maurrassiana" del linguaggio e della letteratura, dunque dell'istituzione linguistica, e insomma delle istituzioni in generale. Allo stesso modo, quando Nencioni difende l'autonomia del linguista contro Croce, non è solo l'autonomia del linguista in quanto scienziato ch'egli difende, ma più in generale l'autonomia ( e la responsabilità) del soggetto creatore all'interno delle istituzioni, ch'egli sia ricercatore, artista, o "semplice" locutore. È questa difesa forse che dà tutto il suo senso alla visione nencioniana della lingua come istituzione.

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